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Sono tenuti al versamento della Tari, la tassa sui rifiuti, gli utenti che posseggono o detengono qualsiasi tipo di locale o area scoperta in grado di produrre rifiuti. Non sono soggette alla Tari tutte le aree accessorie o quelle scoperte pertinenziali e quelle condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva.

In alcuni casi è possibile ottenere una riduzione o l’esenzione. Questo avviene, per esempio, quando l’immobile non produce rifiuti oppure produce rifiuti speciali che non sono oggetto ti tassa comunale. Un altro caso, poi, si verifica quando l’abitazione viene utilizzata con cadenza stagionale e per la maggior parte dell’anno non viene prodotto alcun rifiuto.

In ogni caso, è bene conoscere il regolamento Tari del proprio comune di residenza; qualsiasi dichiarazione volta a chiedere la riduzione o l’esenzione deve essere inoltrata entro il 31 gennaio dell’anno di imposta. Scaduto il termine, non sarà più possibile usufruire di questa possibilità.  Alcuni comuni prevedono una riduzione del 10% per chi utilizza contenitori per la creazione del compost e per chi ricicla scarti organici. Qualora il comune non curasse il ritiro dei rifiuti, si ha diritto a uno sconto dell’80% sull’intera tariffa Tari.

Anche le abitazioni occupate da una persona soltanto, le case vacanza che non vengono utilizzate e gli immobili che sono disabitati da più di sei mesi o detenuti da Onlus hanno diritto alla riduzione della Tari, così come i luoghi di culto o le abitazioni dove vivono famiglie disagiate. Il consiglio migliore è quello di prendere visione del Regolamento comunale pertinente per informarsi sui limiti di scadenza entro i quali presentare le domande.

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