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Il contesto del trasporto dei rifiuti, insieme a tutte quelle che sono le problematiche tecniche che gli ruotano intorno, è molto complesso, anche dal punto legislativo. Norme e leggi cambiano con rapidità e per operare nella massima regolarità e nel pieno rispetto legislativo, è necessario essere sempre aggiornati sulle nuove disposizioni e sulle nuove regole. Rifiuti pericolosi, non pericolosi e suddivisione per categorie; questi sono i temi al centro delle nuove disposizioni emanate dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali nei primi giorni dell’anno.

Con la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, ha infatti fornito alcuni importanti chiarimenti che riguardano i requisiti che le imprese che effettuano il trasporto e la gestione dei rifiuti devono avere per poter operare in modo legale. Il Comitato ha sottolineato che il Responsabile Tecnico dell’impresa che effettua il trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) deve dimostrare di essere idoneo anche per il trasporto dei rifiuti non pericolosi (categoria 4).

Dimostrazione che, però, deve verificarsi a una condizione: gli anni di esperienza nell’ambito della gestione dei rifiuti non pericolosi non devono essere superiori agli anni di esperienza maturati nel trasporto dei rifiuti pericolosi. Il Comitato ha specificato poi come interpretare tutte quelle disposizioni che riguardano la data dalla quale l’esperienza decorre, la validità dell’esperienza che è stata maturata nell’ambito del trasporto dei rifiuti pericolosi e tutte le altre verifiche del caso previste dalla legge. Questi sono gli ultimi aggiornamenti in merito; come sempre non mancheremo di tenervi informati e aggiornati sugli eventuali sviluppi tecnici.

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